Le domande dei lettori
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Marconi Assicurazioni San Bonifacio pubblicherà la risposta
50) POSSO CIRCOLARE CON L’AUTO INTESTATA A MIA MOGLIE?
Per quanto riguarda
la normativa che obbliga ad annotare sulla carta di circolazione il nominativo
di chi utilizza l’autovettura, diciamo subito che tale normativa non vale per i
famigliari conviventi.
Per quanto riguarda
invece l’assicurazione RCA invece,
dipende dalle eventuali clausole inserite nel suo contratto assicurativo.
Se ad esempio la tua polizza RCA prevede la
garanzia “guida esclusiva” significa che la
tua auto può essere guidata solo da te in quanto
assicurato e proprietario del mezzo, o solo dal conducente che hai identificato
al momento della stipula del contratto. Nel caso in cui non viene rispettata
questa regola e provochi un incidente con torto, la compagnia si avvale del diritto di rivalsa sul danno che
hai provocato. L’importo di rivalsa dipende dalla
Compagnia con cui hai stipulato il contratto ma in genere non supera i 5.000,00 euro. Questa formula prevede un risparmio che
solitamente non supera il 5%, perciò a mio avviso è bene riflettere
prima di sceglierla e soprattutto leggere bene tutte le clausole senza farsi
attirare solo dal risparmio per non incappare in brutte sorprese.
Preciso
comunque che ITAS non prevede questo tipo di limitazione.
Se invece nella tua
polizza è presente la garanzia GUIDA ESPERTA solitamente
puoi avere una limitazione alla
guida per le persone con età inferiore alla soglia indicata in polizza (in ITAS
tale limite è fissato a 30 anni di età).
Verrà applicata una
franchigia (variabile da compagnia a compagnia) se al momento del sinistro il
conducente risulterà di età inferiore rispetto a quella consentita dalla
garanzia (varia a seconda della Compagnia).
49) SE MIO FIGLIO FA DEL MALE AD UN COMPAGNO DI CLASSE,
SONO RESPONSABILE?
Certo che sì, secondo
la legge se un minore commette un fatto illecito che causa dei danni ad un'altra
persona, sono i genitori a risponderne,
a meno che non riescano a dimostrare di non aver potuto impedire il
fatto.
I genitori sono
responsabili per i figli minori sia per quanto riguarda i comportamenti
illeciti dovuti ad una loro omessa o non sufficiente sorveglianza, sia per
quanto riguarda gli illeciti che possono essere ricondotti ad oggettive
mancanze nella loro attività di educatori.
La legge infatti (Codice
civile e Costituzione) impone al genitore l’obbligo di istruire ed educare i
figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e ispirazioni.
In ogni caso è sempre
consigliabile sottoscrivere una copertura di Responsabilità civile della
famiglia onde evitare di ricorrere a spiacevoli situazioni.
48) E’ ANCORA
OBBLIGATORIO ESPORRE IL CONTRASSEGNO RCA?
No, l’esposizione del
contrassegno RCA non è più obbligatoria dal 15 ottobre 2015.
Ma fai attenzione perché
è venuto meno solo l’obbligo di esposizione ma non quello di custodire in auto
i documenti dell’assicurazione RCA (tagliando e contrassegno).
Ricorda però che,
come da comunicato stampa di IVASS del 16 ottobre 2015, in caso di controlli
delle autorità pubbliche, gli automobilisti possono dimostrare di avere
ottemperato all’obbligo di assicurazione esibendo l’attestazione dell'avvenuta
stipula del contratto e del pagamento del relativo premio, che prevale in ogni
caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della
banca dati delle coperture r.c. auto (si veda art. 31, comma 2bis, del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo
2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività”).
47) COSA
RISCHIA CHI FA SESSO IN AUTO?
La
legge entrata in vigore lo scorso anno 2016 (articolo 2 del D.Lgs. n.8 del 15
gennaio 2016) ha trasformato gli atti osceni in luogo pubblico da reato in
illecito amministrativo, perciò “fare sesso in auto” non è più un reato
penalmente perseguibile.
Resta
comunque il fatto che si rischia una multa che va da 5 mila a 30 mila euro,
ovviamente se tale illecito viene fatto in luogo pubblico o comunque
aperto al pubblico.
46) QUALI SONO I NUOVI MASSIMALI OBBLIGATORI DELLA POLIZZA RCA?
A partire dall'11 giugno 2017 sono entrati in vigore i nuovi massimali previsti dall'Unione Europea:
i massimali minimi sono stati adeguati all'inflazione portandoli a 6,070 milioni di euro per danni alle persone e a 1,220 milioni di euro per danni alle cose, per sinistro, qualunque sia il numero dei danneggiati.
Le Compagnie dovranno obbligatoriamente adeguare i contratti in essere ai nuovi massimali ed i nuovi contratti dovranno essere stipulati con tali massimali minimi.
45)
COS’E’ LA CONCILIAZIONE PARITETICA?
Si tratta
di una procedura semplice, veloce e soprattutto gratuita finalizzata a
risolvere eventuali controversie relative a sinistri R.C. Auto senza dover
ricorrere a un vero e proprio procedimento giudiziario.
Essa
nasce da un accordo tra Ania e alcune associazioni dei
consumatori.
Le
controversie che possono essere trattate sono relative a sinistri R.C. Auto con
richiesta di risarcimento non superiore a 15.000 euro.
44) HO PRESO UNA MULTA PERCHE’ HO
LASCIATO IL FINESTRINO DELL’AUTO APERTO. PERCHE’?
La multa è legittima come da art. 158 comma 4 del
Codice della strada che recita testualmente che "durante la sosta e la
fermata il conducente deve adottare opportune cautele atte a evitare incidenti
ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso."
Praticamente in questo caso significa che se tu
lasci il finestrino aperto non hai adottato tutte le misure necessarie per
custodire adeguatamente il tuo veicolo in modo da evitarne un utilizzo
improprio.
43)
POSSO FARE A MENO DI ASSICURARE L’AUTO SE NON MI SERVE?
Certo
che sì, si può fare a meno di assicurare un veicolo se non circolante. Un'accortezza però, parcheggiala in garage o comunque dentro la tua proprietà. Infatti se
il mezzo viene lasciato anche semplicemente parcheggiato in una strada o in
un’area pubblica, puoi essere soggetto a contravvenzione.
42) HO
UN FONDO PENSIONE IN CUI VERSO DA DUE ANNI I MIEI RISPARMI. HO AVUTO UNA SPESA
IMPREVISTA, POSSO SALTARE IL VERSAMENTO PER QUEST’ANNO?
Certo che sì, se per un certo periodo non sei in grado
di versare, non sei obbligato a farlo, e puoi saltare il versamento.
Puoi decidere di anno in anno quanto vuoi versare, non
c'è un versamento minimo ma è ovvio che la prestazione finale dipende da
quanto hai versato nel periodo lavorativo.
41) I LADRI MI HANNO DANNEGGIATO LA PORTA D’INGRESSO
TENTANDO DI ENTRARE IN CASA. CON LA MIA POLIZZA INCENDIO SI PUÒ AVERE UN
RISARCIMENTO?
Sì, se sei un socio-assicurato ITAS e nella
polizza HABITAS+ della tua casa hai assicurato la partita Fabbricato, perché in questo caso puoi usufruire
di una garanzia gratuita denominata “furto fissi e infissi” che risarcisce i
guasti causati agli stessi dai ladri in occasione di furti o rapine consumati o
tentati con il limite di indennizzo inserito nelle relative condizioni di
polizza.
40)
QUALCHE GIORNO FA, NEL VERONESE, UN’AUTO PARCHEGGIATA SI E’ INCENDIATA ED HA COINVOLTO
NELL’INCENDIO ALTRE 6 AUTOVETTURE. SE SUCCEDESSE A ME SONO ASSICURATO?
Se
sei un socio-assicurato ITAS la risposta e sì, altrimenti dipende……da cosa?
Dalla tua assicurazione RCauto evidentemente.
Come
ho spiegato varie volte nel nostro blog, non tutte le Compagnie offrono questa
garanzia, per alcune è una garanzia a pagamento e per altre invece – ITAS in
primis – è una garanzia gratuita della polizza RCA.
Questa garanzia copre i danni involontariamente arrecati
a terzi in conseguenza di incendio, esplosione e scoppio della propria auto
(quindi sono esclusi i danni alla propria auto) quando tali danni non sono
conseguenti ad un sinistro da circolazione del mezzo assicurato e fino al
limite di indennizzo inserito nelle CGA di polizza.
39)
MIO FIGLIO, GIOCANDO CON UN AMICHETTO, GLI HA FATTO DEL MALE PER SBAGLIO. COME
POSSO FARE PER TUTELARMI IN FUTURO?
Premetto che, secondo il
Codice Civile, se un minore provoca dei danni ad un'altra persona, è tenuto a
risarcire il danno colui che era tenuto a sorvegliarlo (genitore, insegnante,
nonno ecc), a meno che non si riesca a dimostrare di aver fatto tutto il
possibile per evitare il fatto in questione, cosa che solitamente è molto
difficile e quasi impossibile.
Detto
questo, per tutelarsi civilmente l’unica possibilità è stipulare una polizza di
Responsabilità Civile della Famiglia. Questa polizza vale per tutti i componenti del nucleo
famigliare (quelli risultanti dallo stato di famiglia) del contraente di
polizza, compresi gli animali domestici e tutela tutta la famiglia nel caso
accadano piccoli e grandi incidenti nella vita di tutti i giorni.
38) E’
POSSIBILE RISCATTARE IL PROPRIO CAPITALE NEL FONDO PENSIONE PRIMA DELLA
MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE?
Sì. La
legge tutela le finalità previdenziali dell’adesione al Fondo Pensione e
pertanto consente il riscatto del proprio capitale:
- fino al 50% in caso di cessazione dell’attività lavorativa con inoccupazione tra i 12 e i 28 mesi, mobilità, C.I.G. (a zero ore per 12 mesi)
- fino al 100% in caso di cessazione dell’attività lavorativa (per adesioni collettive), cessazione dell’attività lavorativa per inoccupazione oltre i 48 mesi, invalidità permanente.
- fino al 50% in caso di cessazione dell’attività lavorativa con inoccupazione tra i 12 e i 28 mesi, mobilità, C.I.G. (a zero ore per 12 mesi)
- fino al 100% in caso di cessazione dell’attività lavorativa (per adesioni collettive), cessazione dell’attività lavorativa per inoccupazione oltre i 48 mesi, invalidità permanente.
37) IN QUALI CASI NON PUO' ESSERE ATTIVATA LA PROCEDURA DI
RISARCIMENTO DIRETTO DEL SINISTRO E DI CONSEGUENZA LA MIA COMPAGNIA NON PUO'
LIQUIDARMI DIRETTAMENTE IL DANNO?
I casi
in cui l'indennizzo diretto NON si applica sono più numerosi di quel che si
pensa e, in tali casi, per ottenere il risarcimento dall'altra Compagnia devi
provvedere alla gestione autonoma del sinistro, per questo il supporto di un
legale per recuperare il danno diventa importante:
- QUANDO
I VEICOLI COINVOLTI SONO PIU' DI DUE
- QUANDO
UNO DEI DUE VEICOLI NON E' REGOLARMENTE ASSICURATO
- QUANDO
UNO DEI VEICOLI NON E' STATO IMMATRICOLATO IN ITALIA
- QUANDO
UNA DELLE PARTI COINVOLTE NON E' UN VEICOLO A MOTORE
- QUANDO
SONO COINVOLTI PEDONI, CICLISTI O BENI IMMOBILI
- QUANDO
UNO DEI VEICOLI E' UN CICLOMOTORE CON TARGHINO
- QUANDO
IL DANNO NON E' DERIVANTE DA CIRCOLAZIONE STRADALE
- QUANDO LE LESIONI RIPORTATE PROVOCANO UN'INVALIDITA' SUPERIORE
AL 9%
- QUANDO NON
C'E' IMPATTO TRA I VEICOLI
- QUANDO UNO DEI VEICOLI E' UNA MACCHINA AGRICOLA O UN VEICOLO SPECIALE
Se vuoi saperne leggi qui:
https://marconiassicurazionisanbonifacio.blogspot.it/2017/04/tutela-legale-itas-3-motivi-per.html
36) SI PUO’ PROLUNGARE LA
PERMANENZA NEL FONDO PENSIONE OLTRE L’ETA’ PENSIONABILE?
Si. La prosecuzione
volontaria non comporta obbligo di contribuzione e non prevede limiti di tempo,
né minimi né massimi. Sarà l’aderente a decidere il momento in cui intende
ricevere le prestazioni dal Fondo. Ad esempio, in caso di redditività negativa
della propria posizione al momento del pensionamento, è possibile rinviare
l’erogazione delle prestazioni di PensPlan Plurifonds fino a quando il valore
delle quote del comparto di appartenenza sarà tornato a crescere.
35) SI PUO’ ATTRAVERSARE LA
STRADA FUORI DALLE STRISCE PEDONALI?
Si può attraversare la
strada fuori dalle strisce pedonali solamente se queste non esistono, nella
strada in questione, oppure se sono lontane più di 100 metri e, tra l’altro, in
modo perpendicolare.
La sanzione, per chi
attraversa fuori dalle strisce pedonali, va da 25 euro a 99 euro. Non è
prevista decurtazione dei punti della patente in quanto la norma non è connessa
alla guida dei veicoli.
34) COSA SUCCEDE SE MI DIMENTICO
DI FARE LA REVISIONE ALL’AUTO?
La mancata revisione
dell’auto, per qualsiasi motivo, è una violazione del codice della strada e
come tale è soggetta ad una sanzione amministrativa che va da euro 169 a euro
680. Ma non è tutto: si subisce anche la “sospensione dalla circolazione” del
mezzo fino a che non si ha effettuato la revisione del mezzo stesso. E’
possibile circolare solamente al fine di recarsi presso uno dei centri
autorizzati alla revisione.
33) QUANDO SI MATURANO LE PRESTAZIONI DI PENSPLAN
PLURIFONDS?
L’iscritto matura il diritto a ricevere la pensione
complementare da parte del Fondo Pensione nel momento in cui ha maturato i
requisiti per accedere al pensionamento obbligatorio e se è iscritto da almeno
5 anni ad una forma pensionistica complementare (per il computo si tiene conto
anche di eventuali periodi in altri Fondi).
32) LE POLIZZE VITA SONO
SEQUESTRABILI?
La Cassazione si è più volte
espressa in merito: la polizza vita non è pignorabile ma è sequestrabile in
caso di procedimento penale.
Il divieto di pignoramento
infatti riguarda solamente la disciplina della responsabilità civile e non
penale, in cui invece ricade il sequestro preventivo.
31) LA DIFFERENZA TRA LA TASSAZIONE DEL FONDO PENSIONE E QUELLA DEL TFR LASCIATO IN AZIENDA E’ NOTEVOLE?
Certo
che Si, il TFR versato nel Fondo, in fase di prestazione finale
(pensione) avrà una tassazione compresa tra il 9% e il 15%, quindi
minore rispetto alla tassazione separata del TFR lasciato in azienda che è
compresa tra il 23% e il 43%.
Ti consiglio quindi di non
aspettare oltre e di accendere subito il tuo Fondo Pensione.
30) E’
VIETATO DALLA LEGGE GUIDARE A PETTO NUDO?
No,
non c’è alcuna legge che vieti la guida a petto nudo e oltretutto, come avevo
scritto la scorsa estate in un altro post, nel codice della strada non sussiste
più nemmeno il divieto di guidare con ciabatte, infradito e quant’altro. L’unico
cosa che potrebbe essere contestata al “gentil sesso” è che, in questo caso,
tale comportamento alla guida potrebbe distrarre gli altri automobilisti maschi
e creare qualche turbativa, ma è soggettivo.
29) FONDO
PENSIONE: QUAL’E’ IL RISPARMIO FISCALE?
Te lo spiego con un esempio:
“Ipotizziamo di versare
1.000 euro nel Fondo Pensione. Se il reddito complessivo lordo dell’aderente
è di 22.000 euro, si risparmia il pagamento dell’imposta sui redditi nella
misura del 27%, con un costo reale di 730 euro. Se il reddito complessivo fosse
di 31.000 euro, il risparmio fiscale sarebbe del 38%, con un costo effettivo
della contribuzione pari a 620 euro. E’ un beneficio
consistente che si ripete, a parità di versamento, anno per anno.”
28) COME FUNZIONA LA
GARANZIA GRANDINE DELL’AUTO?
La garanzia facoltativa
della polizza RCA che comunemente viene denominata “GRANDINE”, copre i danni
subiti dal veicolo e dai suoi cristalli in conseguenza a una grandinata. Ovviamente
l’importo del danno sarà pagato togliendo eventuali franchigie presenti in polizza per questa
garanzia.
Preciso che
contrariamente ad altre compagnie la grandine
nelle polizze ITAS è
contenuta nella garanzia EVENTI
ATMOSFERICI che prevede il pagamento dei danni alla tua auto conseguenti anche
a tromba d’aria, vento e cose da esso trasportate, caduta di alberi, accumulo
di neve , valanghe , terremoto e allagamento o alluvione. La garanzia
alluvione con gli eventi degli ultimi anni ha risolto qualche
problemino ai nostri soci assicurati residenti nelle zone colpite.
27)
HO UN FONDO PENSIONE, E’ POSSIBILE RICHIEDERE L’ANTICIPO DI UNA SOMMA PER
L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA?
Si.
L’anticipazione
può essere concessa in qualsiasi momento, per gravi motivi di salute e dopo 8
anni di permanenza nel Fondo per l’acquisto della casa o per esigenze
personali.
Se l’anticipazione è
richiesta per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa (per l’iscritto
o per i figli) il massimo richiedibile è il 75% del capitale, stesso limite
vale anche per le spese sanitarie. Per ogni altra esigenza personale, il limite
massimo dell’anticipazione è invece il 30% della posizione maturata.
26) HO
AFFITTATO UN APPARTAMENTO REGOLARMENTE ASSICURATO, MA IL PROPRIETARIO MI CHIEDE
DI STIPULARE UN’ASSICURAZIONE A MIA VOLTA. PERCHE’?
Se l’appartamento che hai
preso in affitto è già assicurato, il proprietario può comunque chiederti di
assicurarlo per il “rischio locativo”, cioè per gli eventuali danni che tu come
inquilino puoi arrecare al fabbricato di sua proprietà.
Se per esempio un elettrodomestico
di tua proprietà ha un corto circuito e si incendia e provoca dei danni all’appartamento
(es. annerimento dei muri a causa del fumo ) il costo per il ripristino resta a
tuo carico se non hai una tua polizza assicurativa.
25) SONO ISCRITTO A PENSPLAN
PLURIFONDS E SONO TITOLARE DI UNA PICCOLA IMPRESA ARTIGIANA. SE TRA QUALCHE
ANNO DIVENTASSI LAVORATORE DIPENDENTE, CHE SUCCEDEREBBE ALLA MIA POSIZIONE IN
PENSPLAN PLURIFONDS?
Il lavoratore autonomo che
diventa dipendente può mantenere la propria posizione in PensPlan Plurifonds e
continuare a contribuire al Fondo.
Anche se non dovesse più
effettuare versamenti dopo aver cessato l’attività artigiana, la posizione da
lui aperta in PensPlan Plurifonds continuerà a crescere grazie alla gestione
patrimoniale del Fondo. Al momento della maturazione del diritto alle
prestazioni, PensPlan Plurifonds assegnerà la rendita e/o il capitale, secondo
la volontà dell’aderente ed in conformità a quanto stabilito dalla legge.
24
) DUE
PERSONE CHE VIVONO INSIEME IN “UNIONE DI FATTO” POSSONO USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE
DELLA CLASSE DI MERITO DEL DECRETO BERSANI?
Sì, il Decreto
Bersani presuppone l’estensione dell’agevolazione della classe di merito CU a
tutte le persone conviventi, non necessariamente coniugate o con legame di
parentela.
La condizione di base
è risultare appartenenti allo stesso stato di famiglia come da certificato
emesso dal Comune di residenza (documento obbligatorio per l’emissione del
contratto).
23) IN
CASO DI DECESSO PRIMA DEL PENSIONAMENTO A CHI VA QUANTO ACCUMULATO?
In caso di decesso dell’aderente prima della maturazione
del diritto alle prestazioni, PensPlan Plurifonds riconosce l’intero capitale
accumulato agli eredi oppure ai diversi beneficiari indicati dall’aderente stesso,
persone fisiche o enti.
22) QUALCHE
ANNO FA HO FATTO UN MUTUO PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA. IN CASO DI TERREMOTO
SONO OBBLIGATO A PAGARE LE RATE DEL MUTUO?
Non
mi risulta che la distruzione di un immobile soggetto a mutuo e/o ipoteca
avvenuta a causa del terremoto, interrompa l’obbligo del pagamento delle
relative rate. Al limite si può richiedere la sospensione del mutuo per tale
causa. L’unica cosa che un proprietario di immobile puo’ fare per tutelarsi è
assicurare la propria casa anche per tale evenienza. In questo caso la
Compagnia di assicurazioni dovrebbe risarcire il titolare dell’immobile e con
tale indennizzo potrebbe estinguere totalmente o parzialmente il debito alla
banca.
21) ISCRIVERE I FIGLI AD UN FONDO PENSIONE OFFRE ALTRI VANTAGGI OLTRE AL RISPARMIO FISCALE?
Si. Per i giovani che si sono iscritti vivendo
ancora con la famiglia, il vantaggio più importante sta nel fatto che gli
accantonamenti di quegli anni, cresceranno in misura notevole proprio in
funzione della lunga permanenza nel Fondo, anche più di 30 anni.
Un altro vantaggio per i
giovani iscritti è che potranno maturare più facilmente i requisiti di
permanenza prescritti per la tassazione minima delle prestazioni (9%). Inoltre,
se interessati, dovranno attendere meno, dopo l’inizio del proprio lavoro, per
richiedere le anticipazioni nei casi previsti dalla legge. O addirittura, al
momento dell’avvio della propria attività, potrebbero aver già maturato il
requisito di 8 anni di permanenza, necessario per poter richiedere le
anticipazioni per acquisto/ristrutturazione della prima casa o per spese
personali.
20) MIO FIGLIO GIOCANDO A CALCIO NEL GIARDINO CONDOMINIALE HA
ROTTO IL VETRO DELLA FINESTRA DELLA SIGNORA DEL PIANO TERRA. LA POLIZZA
ASSICURATIVA CONDOMINIALE PUO’ RISARCIRE IL DANNO DELLA SIGNORA?
19) ANDRO’ IN PENSIONE TRA 6 ANNI. MI CONVIENE ISCRIVERMI AL VOSTRO FONDO PENSIONE PENSPLAN PLURIFONDS?
Purtroppo
no. In casi come questo, quando vostro figlio procura involontariamente un
danno a terzi, l’unica polizza che possa risarcire la controparte danneggiata è
la polizza RC della famiglia. La polizza del condominio, se comprende anche la
garanzia RC, è relativa solamente alla RC del Fabbricato condominiale e non
comprende mai la responsabilità civile dei singoli condomini che devono
provvedere ad assicurarsi individualmente.
19) ANDRO’ IN PENSIONE TRA 6 ANNI. MI CONVIENE ISCRIVERMI AL VOSTRO FONDO PENSIONE PENSPLAN PLURIFONDS?
18) LA SETTIMANA SCORSA MIO MARITO E’ SCIVOLATO IN BAGNO E SI E’ ROTTO IL POLSO PERCHE’ AVEVO APPENA LAVATO IL PAVIMENTO SENZA AVVISARLO. LA POLIZZA RC DELLA FAMIGLIA CHE ABBIAMO STIPULATO, PUO’ RISARCIRLO DEI DANNI SUBITI?
In questo caso la polizza non è operante in quanto, con la polizza
RC de capofamiglia, si vanno a risarcire i danni che involontariamente vado a
cagionare a terze persone, e non a me stesso o ai componenti del mio nucleo
famigliare.
Per essere risarcito in casi come questo tuo marito dovrebbe aver
stipulato una polizza infortuni che preveda almeno la garanzia di “Invalidità
Permanente”.
Per maggiori informazioni ti allego le CGA della nostra polizza
“PER TE”.
http://www.gruppoitas.it/prodotto?nome=polizza-infortunio-malattia-per-te
17) IERI IN MANOVRA DI RETROMARCIA HO STRISCIATO LA MOTO ANTICA DI MIO PADRE, REGOLARMENTE PARCHEGGIATA, CON LA MIA AUTOVETTURA. LA MIA ASSICURAZIONE MI HA DETTO CHE LA MIA POLIZZA RCA NON COPRE I DANNI. PERCHE’?
La tua assicurazione correttamente respinge la
possibilità di liquidare il danno a tuo padre, in quanto il Codice Civile
regolamenta i rapporti di terzietà ed è
ben chiaro che mai in nessun caso genitori e figli sono terzi tra di loro. Dato
che tutte le polizze auto sono stipulate per risarcire i danni causati a terzi,
giustamente in questo caso la garanzia non può essere operante.
16) LA MIA FAMIGLIA E’ COMPOSTA DA 2 ADULTI, 2 BIMBI, 1 CANE ED 1 GATTO. DEVO FARE 2 POLIZZE DI RESPONSABILITA’ CIVILE? UNA PER LE PERSONE E UNA PER GLI ANIMALI?
No, non è necessario fare due polizze, una può bastare!
La polizza di responsabilità civile, chiamata anche
polizza RC del capo famiglia, vale per tutti i componenti del nucleo famigliare
(quelli risultanti dallo stato di famiglia) del contraente di polizza, compresi
gli animali domestici.
La polizza del capo famiglia ti tutela nel caso accadano
piccoli e grandi incidenti nella vita di tutti i giorni, evitando di farti
mettere mano al portafoglio.
Per una maggiore tutela, è sempre meglio richiedere anche
la garanzia tutela legale, così potrai avere anche le spese legali pagate, fino
al massimale convenuto. Dai un’occhiata alle CGA della polizza ITAS “HABITAS +”
e passa a trovarci per maggiori dettagli. Ti aspetto.
http://www.gruppoitas.it/prodotto?nome=assicurazione-casa-habitas
15) SE FACCIO UN MUTUO IN
BANCA PER L’ACQUISTO DI UNA NUOVA CASA, SONO COSTRETTO A STIPULARE ANCHE
L’ASSICURAZIONE CON LA BANCA?
No, la scelta con
quale soggetto stipulare l’assicurazione è libera, non vi è l’ obbligo di stipulare il contratto con la
banca.
In caso di
acquisto di immobile gravato da mutuo bancario, la banca può altresì richiedere
di inserire obbligatoriamente un testo di vincolo in polizza.
Il vincolo va ad
interessare unicamente la partita fabbricato in merito alle garanzie incendio,
fulmine, esplosione, scoppio e caduta di aeromobili, mentre non va ad
interessare le altre garanzie potenzialmente presenti, come il furto, la responsabilità civile del fabbricato, i
danni elettrici, la rottura di una tubazione d’acqua ecc.
L’obbligo quindi
riguarda solamente l’apposizione del testo di vincolo in polizza, ma non va ad
interessare il soggetto stipulante il contratto.
Tuttavia, capita
sempre più spesso che le banche “vincolino” l’erogazione del mutuo alla stipula
della polizza assicurativa sull’immobile presso di loro: ma questa è un’altra
storia…
14) L’ASSICURAZIONE RCA DEL RIMORCHIO AGRICOLO E’ OBBLIGATORIA PER LEGGE?
Si è obbligatoria. Quando il rimorchio è regolarmente
agganciato alla trattrice agricola semovente, in caso di incidente con torto,
risponde sempre l’assicurazione RCA della trattrice agricola (come da art. 70
delle norme tariffarie RCA del Gruppo ITAS Assicurazioni), infatti la garanzia
assicurativa della trattrice agricola comprende il rischio relativo al traino
di eventuali rimorchi agricoli.
L’assicurazione del rimorchio è obbligatoria per il solo
rischio statico, ovvero quando è sganciato dalla trattrice agricola semovente
ma, in caso di controllo da parte delle forze di polizia, oltre
all’assicurazione Rca della trattrice agricola semovente è comunque necessario
esibire anche l’assicurazione del rimorchio agricolo, ovviamente se al momento
del fermo il rimorchio era agganciato alla trattrice .
Fai attenzione!!!.....la mancata osservanza di tale
obbligo porta a delle sanzioni non indifferenti, previste dall’ articolo 180 e
193 del codice della strada.
13) QUAL È IL LIMITE DI LEGGE FISSATO PER IL PAGAMENTO IN
CONTANTI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE?
La legge fissa le modalità consentite di pagamento in
relazione alla tipologia di polizza ed i relativi limiti di importo.
Per le polizze rami elementari (es. polizza infortuni,
polizza della casa) il limite massimo consentito per il pagamento in contanti è
fissato in € 750,00 annui, quindi se ad esempio la tua polizza è di importo
pari ad € 400,00 semestrali, non ti sarà possibile utilizzare il contante.
Per le polizze vita non è consentito il pagamento in
contanti ma possono essere accettate solo le altre forme di pagamento quali carta di
credito, bancomat, assegno, bonifico bancario.
Per le polizze RCA l’importo massimo consentito relativo
al pagamento in contanti è pari ad € 3.000,00.
12) SE HO UN INCIDENTE SONO
OBBLIGATO A FAR RIPARARE LA MIA AUTO DALLA CARROZZERIA CONVENZIONATA?
No, se sei un socio-assicurato ITAS, in caso di incidente, per la riparazione della tua auto non sei obbligato a rivolgerti alla carrozzeria convenzionata ma potrai rivolgerti a qualsiasi carrozzeria da te scelta.
Solitamente però consigliamo di rivolgersi alle carrozzerie convenzionate perché con queste è stato concordato un trattamento particolare per i nostri soci-assicurati (esempio: auto sostitutiva gratuita, pulizia e igienizzazione dell'abitacolo del veicolo, traino gratuito, ecc).
La carrozzeria convenzionata farà inoltre sottoscrivere la "cessione del credito" e terrà a proprio carico la spesa della riparazione fino alla liquidazione del danno da parte della Compagnia.
Se invece sei assicurato presso un altra Compagnia di Assicurazioni devi verificare la tua polizza perché a volte, a fronte di un piccolo sconto, talune Compagnie fanno sottoscrivere ai propri clienti una clausola che li obbliga, in caso di sinistro, a riparare il mezzo presso le loro carrozzerie convenzionate. In caso contrario possono subire una decurtazione dell'importo di liquidazione. Se hai qualche dubbio al riguardo non esitare, passa in agenzia e sapremo aiutarti a leggere e comprendere le CGA (condizioni generali di assicurazione) della tua polizza in modo adeguato.
11) HO
APPENA ACQUISTATO UN APPARTAMENTO IN UN CONDOMINIO DI 8 UNITÀ ABITATIVE E IL
CONDOMINIO RISULTA ESSERE GIÀ ASSICURATO:
SONO
ASSICURATO ANCHE PER I DANNI CHE POSSO FARE A TERZI?
No, in questo caso non sei assicurato.
Solitamente l’assicurazione del condominio prevede che la garanzia “Responsabilità
civile” sia limitata ai danni involontariamente cagionati a terze persone
solamente se causati dal Fabbricato (esempio – una tegola del tetto cade e
danneggia un’auto in sosta) e quindi sono sempre esclusi i danni che puoi fare
tu se, ad esempio, la tua bici appoggiata al muretto cade improvvisamente e
danneggia un’auto in sosta, ovviamente di terzi e non la tua.
Per essere risarciti per tale caso bisogna
avere una propria assicurazione sulla “Responsabilità civile della famiglia” che
pagherà i danni che tu o i tuoi famigliari conviventi possiate
involontariamente cagionare a terze persone. Solitamente tale polizza comprende
anche i danni cagionati involontariamente dai tuoi animali domestici (sempreché
non si tratti di una tigre).
10) IN
CASO DI SINISTRO TRA 2 AUTO CON CONCORSO DI COLPA COSA DEVO FARE PER ESSERE RISARCITO?
Quando si è coinvolti in un incidente stradale è sempre preferibile compilare la constatazione amichevole, anche in presenza di un concorso di colpa.
Alla consegna delle CAI alla tua Compagni, sarà lei a gestire l'intera pratica incaricando un perito e pagandoti il danno nella misura del tuo concorso (che può non essere sempre il 50%).
La stessa cosa farà la Compagnia della controparte con il suo assicurato.
9) SE
HO UN INCIDENTE CON UN’AUTO NON ASSICURATA COSA POSSO FARE PER RICEVERE UN
RISARCIMENTO ?
Nel caso di incidente con
auto non assicurata, recuperare il danno è più difficile e complicato a livello
burocratico. Si deve inviare una richiesta di risarcimento al fondo vittime
della strada accedendo via internet al portale CONSAP e scaricando gli appositi
moduli. Si deve tener conto comunque che
hanno la precedenza nella liquidazione i sinistri in cui i danneggiati hanno
lesioni e, in ogni caso, si viene liquidati con detrazione di una cospicua
franchigia.
Per gestire questi eventi è sempre
utile avere la garanzia “TUTELA LEGALE”, in modo da poter incaricare un legale (solitamente
a tua scelta, in dipendenza della tua Compagnia di assicurazione) che si
occuperà dell’intera gestione della
pratica. Se sei un socio-assicurato ITAS hai inoltre la possibilità, ovviamente
prima che l’evento possa accadere, di richiedere la garanzia “COLLISIONE CON
VEICOLI NON ASSICURATI”, che risarcisce questa tipologia di danni entro un
massimale stabilito.
Vedi le CGA di polizza in
questo link e, se vuoi saperne di più, non esitare a contattarci:
8) COME
MI DEVO COMPORTARE IN CASO DI AVARIA DEL MIO VEICOLO SE NELLA MIA POLIZZA E’
PRESENTE LA GARANZIA DELL’ASSISTENZA STRADALE?
In caso di
incidente stradale o guasto al veicolo devi obbligatoriamente chiamare il
numero verde indicato nella quietanza di pagamento RCA – 800668866. In tal modo
la Centrale Operativa attiverà la procedura di soccorso senza costi a tuo
carico, ma se erroneamente farai intervenire il tuo carrozziere di fiducia
nessun rimborso ti sarà dovuto. Ricordalo!!!
7) NELLA MIA POLIZZA RCA HO LA GARANZIA “GUIDA ESCLUSIVA”: COSA SIGNIFICA?
Se la tua polizza RCA prevede la garanzia “guida esclusiva” significa che la tua auto può essere guidata solo da te in quanto assicurato e proprietario del mezzo, o solo dal conducente che hai identificato al momento della stipula del contratto. Nel caso in cui non viene rispettata questa regola e provochi un incidente con torto, la compagnia si avvale del diritto di rivalsa sul danno che hai provocato. L’importo di rivalsa dipende dalla Compagnia con cui hai stipulato il contratto ma in genere non supera i 5.000,00 euro. Questa formula prevede un risparmio che solitamente non supera il 5%, perciò a mio avviso è bene riflettere prima di sceglierla e soprattutto leggere bene tutte le clausole senza farsi attirare solo dal risparmio per non incappare in brutte sorprese.
Preciso comunque che ITAS non prevede questo tipo di limitazione.
6) SENTO SPESSO PARLARE DI “RIVALSA” DELLE POLIZZE RCA MA NON HO ANCORA CAPITO COS’E’: POSSO AVERE QUALCHE SPIEGAZIONE?
Ne ho già parlato in precedenza in altro post ma lo rifaccio volentieri in quanto è un tema a me molto caro. Quando acquistate una polizza RCA la prima cosa che a mio avviso è da verificare nelle condizioni di polizza è proprio la sezione "Esclusioni e Rivalse", dove la Compagnia elenca esplicitamente i casi e le situazioni in cui, in caso di sinistro, non verrà pagato alcun risarcimento o meglio, la Compagnia pagherà ai danneggiati il risarcimento salvo esercitare successivamente il diritto di rivalsa, cioè verrà a chiedervi il rimborso di quanto pagato a terzi.
Sono poche le Compagnie che non prevedono tali rivalse per salvaguardare i loro assicurati ed ovviamente ITAS è tra queste.
Controlla la tua polizza prima di incappare in qualche brutta sorpresa e passa nei nostri uffici per verificarlo.
5) NELLA MIA POLIZZA RCA HO LA GARANZIA “GUIDA ESPERTA”: COSA SIGNIFICA?
5) NELLA MIA POLIZZA RCA HO LA GARANZIA “GUIDA ESPERTA”: COSA SIGNIFICA?
La presenza della garanzia GUIDA ESPERTA all’interno della polizza RCA produce una diminuzione del premio RCA (circa il 10%) a scapito di una limitazione alla guida per le persone con età inferiore alla soglia indicata in polizza (in ITAS tale limite è fissato a 30 anni di età). Verrà applicata una franchigia (variabile da compagnia a compagnia) se al momento del sinistro il conducente risulterà di età inferiore rispetto a quella consentita dalla garanzia che varia a seconda della Compagnia.
Le polizze RCA ITAS, salvo opportuna richiesta del socio-assicurato di inserimento della garanzia GUIDA ESPERTA, offrono di base la GUIDA LIBERA, non effettuando rivalse per guida in stato di ebbrezza, superamento limiti chilometrici, trasporto effettuato non in conformità alle disposizioni del libretto di circolazione ed in molti altri casi.
E tu, hai verificato se la tua compagnia si espone così tanto per te?
In Itas sei socio, non semplice cliente.
4) SE LA MIA AUTO IN SOSTA SI INCENDIA PER AUTOCOMBUSTIONE, SCOPPIO O CORTO CIRCUITO E DANNEGGIA LE AUTO PARCHEGGIATE NELLE VICINANZE, SONO ASSICURATO?
Sì, se sei un SOCIO-ASSICURATO di ITAS Assicurazioni, in quanto la polizza RCA di ITAS prevede in automatico un massimale di euro 800.000,00 per i danni che la tua auto potrebbe causare a terzi a seguito di incendio non accaduto durante la circolazione stradale.
E tu, hai verificato se la tua compagnia di assicurazioni ti tutela in questo caso? Fai attenzione perché succede più spesso di quanto pensiamo ed infatti la cronaca ultimamente riporta vari episodi del genere, anche in caso di mezzi a gasolio.
3)SE HO UN INCIDENTE CON UNO STRANIERO COSA DEVO FARE ?
In caso di sinistro con veicolo di controparte con targa straniera è importante raccogliere tutti i dati , possibilmente compilando e sottoscrivendo il modulo CAI .
E’ importante sapere che la CAI è redatta in maniera perfettamente identica anche nei paesi stranieri, pertanto anche se scritta in lingua straniera, riporterà gli stessi campi di quella italiana ( data, luogo, caselle per descrivere la circostanza dell’incidente ecc..)
Alla consegna della CAI o dei dati di controparte si dovrà fare richiesta di risarcimento danni alla compagnia straniera, il tutto tramite UCI (Ufficio Centrale Italiano) che si occuperà di verificare la copertura assicurativa estera e nominerà una compagnia italiana che farà le veci di quella straniera incaricando un perito e liquidandovi poi il danno.
In alcuni casi il sistema è un po’ macchinoso, pertanto sarebbe utilissimo avere in polizza la garanzia Tutela Legale tramite la quale la vostra compagnia vi assisterà nel disbrigo delle pratiche burocratiche!
2) HO APPENA ACQUISTATO UN APPARTAMENTO IN UN CONDOMINIO DI 12 UNITÀ ABITATIVE; IL CONDOMINIO E' GIÀ ASSICURATO: SE LA MIA LAVATRICE VIENE DANNEGGIATA DA UN FENOMENO ELETTRICO SONO ASSICURATO?
2) HO APPENA ACQUISTATO UN APPARTAMENTO IN UN CONDOMINIO DI 12 UNITÀ ABITATIVE; IL CONDOMINIO E' GIÀ ASSICURATO: SE LA MIA LAVATRICE VIENE DANNEGGIATA DA UN FENOMENO ELETTRICO SONO ASSICURATO?
No, in questo caso non sei assicurato. Solitamente l’assicurazione del condominio prevede che la garanzia “danni elettrici” sia limitata ai danni relativi al Fabbricato (esempio – impianto elettrico del fabbricato) e quindi sono sempre esclusi gli elettrodomestici del singolo appartamento. Per essere risarciti per tale caso bisogna avere una propria assicurazione sul “contenuto” della nostra abitazione che preveda la garanzia “danni elettrici” e visto che ci siamo, vi consiglio di inserire anche la garanzia RC della famiglia per i danni che i nostri famigliari conviventi o animali domestici, possano involontariamente cagionare a terzi.
Fidatevi…..succede più spesso di quanto pensiamo.
1) SE UN VANDALO DANNEGGIA LA MIA AUTO CON IL SUO VEICOLO E SCAPPA, SONO ASSICURATO SE HO LA GARANZIA “ATTI VANDALICI”?
No, non sei assicurato perché la garanzia “atti vandalici” esclude i danni da circolazione dei veicolo, quindi per essere risarcito, se vieni danneggiato da un’altro mezzo, la tua polizza deve prevedere la garanzia Kasko.
Per esempio, se in un parcheggio un’autovettura in manovra di retromarcia ti viene addosso ed il proprietario non ti lascia un bigliettino con i suoi dati e il suo numero di telefono, con la garanzia “atti vandalici” non sei assicurato in quanto trattasi di sinistro da circolazione; se invece qualche simpaticone ti striscia la carrozzeria con un paio di chiavi o altro allora si tratta di “atto vandalico” come da termini di polizza e perciò rientra in garanzia.
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